Art. 3.
(Commissione nazionale per le discipline bio-naturali).

      1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per le discipline bio-naturali, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione:

          a) definisce le discipline che rientrano tra le DBN;

          b) definisce gli ambiti operativi e le figure professionali relativi alle singole discipline;

          c) definisce gli iter formativi delle singole discipline;

          d) effettua ogni anno un'attività di monitoraggio delle DBN, valutando la validità di quelle emergenti ai fini del loro riconoscimento e del conseguente inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2;

          e) determina i criteri per il riconoscimento degli attuali operatori di DBN e delle iniziative formative in corso di cui all'articolo 7, comma 2.

 

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      3. La Commissione è composta da:

          a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di presidente;

          b) un rappresentante per ogni libera associazione degli operatori di DBN di rilevanza nazionale o europea presente in almeno cinque regioni ovvero in cinque Stati appartenenti all'Unione europea, dotata di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia della qualità e della correttezza professionali dell'operato dei propri iscritti nei confronti dell'utente;

          c) un rappresentante designato dagli organismi di rappresentanza dei consumatori;

          d) un rappresentante per ogni ente di formazione o associazione di enti di formazione o consorzi costituiti da enti di formazione di rilevanza nazionale o europea presente in almeno cinque regioni ovvero in cinque Stati appartenenti all'Unione europea.